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Proposta di modifica n. 19.85 al ddl C.1334 in riferimento all'articolo 19.
argomenti:    

testo emendamento del 21/11/18

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  23-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, all'articolo 14, comma 1, primo periodo, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
  23-ter. La disposizione di cui al comma 23-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.
  23-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 23-bis e 23-ter, pari a 750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, per l'importo di 350 milioni euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 55, comma 1, della presente legge, e per l'importo di 400 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 90, comma 2, della presente legge.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine, le seguenti parole: deducibilità Imu dal reddito d'impresa.