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Articolo aggiuntivo n. 16.018 al ddl C.1334 in riferimento all'articolo 16.

testo emendamento del 21/11/18

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Utilizzo dei proventi derivanti dai pagamenti effettuati ai sensi della Parte Sesta-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

  1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le quote delle risorse derivanti dai pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 318-quater, comma 2, nonché dell'articolo 318-septies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella misura del 50 per cento dell'importo complessivo, da destinare, a decorrere dal 1o gennaio 2019, mediante riassegnazione:
   a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le esigenze di tutela ambientale e di repressione degli illeciti in campo ambientale;
   b) in misura non inferiore ad un quarto, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;
   c) in misura non inferiore ad un quarto, al Ministero dell'interno per il soddisfacimento delle esigenze connesse alla tutela della sicurezza pubblica.

  2. Le somme di cui al comma 1, lettera a), sono destinate al finanziamento delle attività di prevenzione e gestione dei rifiuti e degli inquinamenti, comprese le azioni di vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale.
  3. Gli importi determinati ai sensi del comma 1 sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato e riassegnati sui pertinenti capitoli dello stato di previsione dei Ministeri interessati per le finalità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.