Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 16.017 al ddl C.1334 in riferimento all'articolo 16.

testo emendamento del 21/11/18

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Fondo per gli enti territoriali per interventi di prevenzione e riduzione dei rifiuti e riutilizzo dei prodotti)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per favorire l'attuazione degli articoli 180 e 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di prevenzione della produzione dei rifiuti e riutilizzo dei prodotti.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato alle piccole e medie imprese (PMI) che abbiano adottato misure per la prevenzione e riduzione dei propri rifiuti nonché per il riuso dei prodotti utilizzati nell'attività di impresa.
  3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le tipologie di attività di prevenzione e riduzione dei rifiuti nonché di riuso dei propri prodotti che possono beneficiare dei contributi di cui al presente articolo, nonché i criteri per la concessione e l'utilizzazione delle risorse del Fondo.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 220 milioni di euro per l'anno 2019, di 470 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.