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Proposta di modifica n. 16.12 al ddl C.1334 in riferimento all'articolo 16.
  • status: Approvato

testo emendamento del 21/11/18

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. La quota del fondo non ancora destinata è ripartita fra le regioni a statuto ordinario secondo la percentuale di riparto prevista alle tabelle di cui all'articolo 61 della presente legge. Entro il 31 gennaio 2019 le regioni a statuto ordinario assegnano almeno il 40 per cento della propria quota agli enti locali del territorio regionale d'intesa con le associazioni rappresentative territoriali, ANCI regionale e Unione delle province regionale, per investimenti nelle finalità previste dal comma 2, dando priorità per le risorse assegnate ai comuni per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di cui al comma 853 della legge n. 205 del 2017.

nuova formulazione del 04/12/18

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis
(Contributi per investimenti di messa in sicurezza edifici e territorio)

  1. Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2033, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 135 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, 270 milioni di euro per l'anno 2026, 315 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e 360 milioni di euro per l'anno 2033. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 01 seguente e possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2020, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
  2. I contributi per investimenti di cui al comma 1 sono assegnati, per ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario ai comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento. Il contributo assegnato a ciascun comune è finalizzato a investimenti per:
   a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
   b) messa in sicurezza di strade, ponti, e viadotti;
   c) messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dei comuni.

  3. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 2 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 2, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro 6 mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione.
  4. Le regioni a statuto ordinario pongono in essere le azioni necessarie per un costante monitoraggio degli investimenti dei comuni beneficiari dei contributi ed effettuano un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del medesimo contributo.
  5. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 1 a 4 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti Legge di bilancio 2019».
  6. All'articolo 16 al comma 4 sostituire la parola «ricorrono» con la seguente «possono ricorrere».

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 16 è ridotto di 135 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, di 270 milioni di euro per l'anno 2026, di 315 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 360 milioni di euro per l'anno 2033.

  Conseguentemente, alla Tabella 1 premettere la seguente:

Tabella 01 (articolo 16-bis, comma 1)  

Regioni

percentuale di riparto

Contributo annuo (2021-2025) Contributo anno 2026 Contributo annuo (2027-2032) Contributo anno 2033
Abruzzo 3,16% 4.266.000,00 8.532.000,00 9.954.000,00 11.376.000,00
Basilicata 2,50% 3.375.000,00 6.750.000,00 7.875.000,00 9.000.000,00
Calabria 4,46% 6.021.000,00 12.042.000,00 14.049.000,00 16.056.000,00
Campania 10,54% 14.229.000,00 28.458.000,00 33.201.000,00 37.944.000,00
Emilia-Romagna 8,51% 11.488.500,00 22.977.000,00 26.806.500,00 30.636.000,00
Lazio 11,70% 15.795.000,00 31.590.000,00 36.855.000,00 42.120.000,00
Liguria 3,10% 4.185.000,00 8.370.000,00 9.765.000,00 11.160.000,00
Lombardia 17,48% 23.598.000,00 47.196.000,00 55.062.000,00 62.928.000,00
Marche 3,48% 4.698.000,00 9.396.000,00 10.962.000,00 12.528.000,00
Molise 0,96% 1.296.000,00 2.592.000,00 3.024.000,00 3.456.000,00
Piemonte 8,23% 11.110.500,00 22.221.000,00 25.924.500,00 29.628.000,00
Puglia 8,15% 11.002.500,00 22.005.000,00 25.672.500,00 29.340.000.00
Toscana 7,82% 10.557.000,00 21.114.000,00 24.633.000,00 28.152.000,00
Umbria 1,96% 2.646.000,00 5.292.000,00 6.174.000,00 7.056.000,00
Veneto 7,95% 10.732.500,00 21.465.000,00 25.042.500,00 28.620.000,00
TOTALE 100,00%
135.000.000,00
270.000.000,00
315.000.000,00
360.000.000,00