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Articolo aggiuntivo n. 13.023 al ddl C.1334 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 21/11/18

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Al fine di favorire l'acquisto di motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) e f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f) del medesimo decreto, adattati ai soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie, al n. 31 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «se con motore Diesel» sono inserite le seguenti: «se con motore ibrido, se con motore elettrico, se con motore elettrico ibrido ricaricabile tramite collegamento e se con motore alimentato da cellule a combustibile».
  2. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986 n. 97 è sostituito dal seguente:
  «1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina e a 2.800 centimetri cubici se con motore Diesel, se con motore ibrido, se con motore elettrico, se con motore elettrico ibrido ricaricabile tramite collegamento e se con motore alimentato da cellule a combustibile, anche prodotti in serie, adattati ad invalidi, per ridotte o impedite capacità motorie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento».

  3. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono modificate le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 16 maggio 1986, concernente «Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati agli invalidi».