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Articolo aggiuntivo n. 11.034 al ddl C.1334 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 21/11/18

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Proroga del credito di imposta per le strutture ricettive)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al comma 4 le parole: «per i periodi d'imposta 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per i periodi d'imposta dai 2017 al 2021»;
   b)  al comma 5, le parole: «nel limite massimo di 60 milioni di euro nell'anno 2018, di 120 milioni di euro nell'anno 2019 e di 60 milioni di euro nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di 60 milioni di euro nell'anno 2018, di 120 milioni di euro in ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, e di 60 milioni di euro nell'anno 2023».

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 250 milioni di euro per l'anno 2019, di 340 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, di 340 milioni di euro per l'anno 2023 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.