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Articolo aggiuntivo n. 9.017 al ddl C.1334 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 21/11/18

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al regime della scissione dei pagamenti)

  1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
   2-bis. Le cessioni e le prestazioni effettuate da soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato nei confronti di operatori tenuti all'applicazione del regime di cui al presente articolo per le cessioni o prestazioni effettuate sono eseguite senza pagamento dell'imposta, previa dichiarazione scritta di questi ultimi e sotto la loro responsabilità, nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni assoggettate al predetto regime fatte dai medesimi nel corso dell'anno solare precedente. I cessionari e i committenti possono avvalersi di tale ammontare integralmente per gli acquisti di beni o di servizi. I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta devono dare comunicazione scritta al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate entro il 31 gennaio o dopo tale data, ma anteriormente al momento di effettuazione della prima operazione, indicando l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni fatte ai sensi del presente articolo nell'anno solare precedente. La volontà di avvalersi delle disposizioni di cui al presente comma ha efficacia fino a revoca espressa, da comunicare con le stesse modalità dell'adesione. Gli stessi soggetti possono optare, dandone comunicazione scritta al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate entro il 31 gennaio, per la facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti. L'opzione ha effetto per un triennio solare e, qualora non sia revocata, rimane efficace, al termine di ciascun triennio, per il successivo. La revoca deve essere comunicata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate entro il 31 gennaio successivo al termine del triennio. I soggetti che iniziano l'attività o non hanno comunque effettuato operazioni soggette al regime previsto dal presente articolo nell'anno solare precedente possono avvalersi, per la durata di un triennio solare, della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta, dandone preventiva comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti.
  2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano a condizione:
    a) che l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni assoggettate al regime di cui al presente articolo, registrate nell'anno precedente, sia superiore al 10 per cento del volume d'affari determinato ai sensi dell'articolo 20. I contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno facoltà di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo ammontare supera la predetta percentuale del volume d'affari, come sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento;
    b) che l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che ne rilascia ricevuta per via telematica. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, deve essere consegnata al fornitore o prestatore prima dell'effettuazione dell'operazione; la dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti.

   2-quater. Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter si applicano per gli acquisti di beni e servizi effettuati a decorrere dal 1o gennaio 2019, con riferimento alle operazioni ricadenti nell'ambito di applicazione del presente articolo effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le norme di attuazione del presente comma e dei commi 2-bis e 2-ter.

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.