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Articolo aggiuntivo n. 9.016 al ddl C.1334 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 21/11/18

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Redditi fondiari percepiti)

  1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'imputazione dei redditi fondiari, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «I redditi» sono aggiunte le seguenti: «, percepiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa,»;
   b) le parole: «ad uso abitativo» e le parole: «dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore» sono soppresse.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  3. Ove le risorse individuate nel comma 2 non risultino sufficienti a copertura degli oneri derivanti dal comma 1, è istituita l'imposta sul consumo di bevande ad alto contenuto di zuccheri aggiunti, il cui gettito viene destinato, per la metà del suo importo, ai predetti fini.
  4. L'imposta sul consumo di bevande ad alto contenuto di zuccheri aggiunti di cui al comma 3 si applica nelle seguenti misure:
   a) mezzo centesimo di euro per grammo di zucchero aggiunto superiore ai cinque grammi ed inferiore ai dieci grammi su 100 millilitri di bevanda;
   b) un centesimo di euro per grammo di zucchero aggiunto superiore ai dieci grammi per 100 millilitri di bevanda.

  5. L'obbligazione tributaria sorge al momento della fabbricazione ovvero della importazione. L'imposta è esigibile all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato.
  6. È obbligato al pagamento dell'imposta:
   a) il produttore o il distributore o il commerciante all'ingrosso, in solido tra loro;
   b) relativamente all'importazione, il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.

  7. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso relativi all'imposta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
  8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative dell'imposta, ivi compresi gli obblighi dichiarativi e di versamento, nonché eventuali casi di esonero. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli possono essere individuate ulteriori modalità di attuazione della disciplina.
  9. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 7 si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 8.
  10. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi da 3 a 8 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.