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Proposta di modifica n. 4.4224 al ddl S.2040 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 22/01/21

Al comma 5, capoverso "Art. 9-ter", comma 1, sostituire le parole «ventiquattro mesi prorogabili fino al massimo di trentasei mesi dalla data di presentazione della domanda» con le seguenti «al massimo in dodici mesi dalla data di presentazione della domanda» e aggiungere il seguente periodo: «Decorso il termine di cui al periodo precedente la domanda si ritiene accolta.».