Articolo aggiuntivo n. 9.041 al ddl C.924 in riferimento all'articolo 9.
  • status: Approvato (Id. em. 9.042, 9.05, 9.08)

nuova formulazione del 27/07/18

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Misure a tutela dei minori).

  1. L'accesso agli apparecchi di intrattenimento, previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. Dal 1o gennaio 2020 gli apparecchi di cui al presente comma privi di meccanismi idonei ad impedire l'accesso al gioco ai minori di età devono essere rimossi dagli esercizi. La violazione della prescrizione di cui al secondo periodo è punita con la sanzione amministrativa di euro diecimila per ciascun apparecchio.