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Sub Emendamento n. 0.4.24.14 al ddl C.924 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 25/07/18

  Dopo il comma 1-undecies aggiungere i seguenti:
  1-duodecies. L'organico dell'autonomia, previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 6.250 unità per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
  1-terdecies. Le unità dell'organico dell'autonomia di cui al comma 1-duodecies possono inoltre essere destinate, da parte degli uffici scolastici regionali, all'istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia statale.
  1-quattuordieces. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a ripartire le unità dell'organico dell'autonomia di cui al comma 1-duodecies tra scuola primaria e scuola dell'infanzia, prevedendo che il 30 per cento delle suddette unità sia destinato alla scuola dell'infanzia.