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Proposta di modifica n. 2.1227 al ddl S.2040 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 22/01/21

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

        Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        Â«1-bis. All'articolo 19-ter del decreto legislativo 1º settembre 2011 n. 150, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

        "5-bis. In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione".

        1-ter. All'articolo 18 del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

        "4-bis. Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio"».

        Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        Â«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».