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Proposta di modifica n. 7.4 ai ddl C.855 , C.1323 , C.1794 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 13/01/21

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:

   2. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6:

    1) al comma 1, le parole: «la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità» sono sostituite dalle seguenti: «la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali e per il contrasto alle discriminazioni»;

    2) al comma 3, le parole: «La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità» sono sostituite dalle seguenti: «La Commissione nazionale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alla sua tempestiva trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità»;

   b) l'articolo 7 è abrogato.

   c) al comma 1 dell'articolo 8, le parole: «dell'ufficio di cui all'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «della Commissione nazionale».

   3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla definizione dell'organizzazione interna del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di adeguarla alle disposizioni di cui alla medesima legge.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera l), sopprimere le parole: l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica (UNAR) istituito presso la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le pari opportunità.