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Proposta di modifica n. 7.1 al ddl C.1259 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 13/01/21

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 7.
(Gestione dei rifiuti speciali e trasporto e stoccaggio delle merci pericolose)

  1. Nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea vigente in materia di rifiuti e di trasporto delle merci pericolose, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono disciplinate le modalità di gestione dei rifiuti speciali e delle merci pericolose, al fine di favorire la diversificazione modale e la sicurezza dei trasporti nell'ambito degli interporti.

Art. 7-bis.
(Disciplina urbanistica, ambientale e tributaria degli interporti)

  1. Ai fini di razionalizzare lo sfruttamento del territorio, nonché di ridurre l'impatto ambientale delle attività di trasporto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, concedono un contributo agli enti locali che, tramite i propri piani regolatori, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevedano l'insediamento delle attività imprenditoriali logistiche all'interno delle aree interportuali che insistono sul proprio territorio.
  2. Ai medesimi fini di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare concedono un contributo ai comuni che incentivano i progetti elaborati a livello locale per la diminuzione dell'impatto ambientale dell'attività di trasporto inerente alla distribuzione logistica urbana proveniente dalle aree interportuali che insistono sul territorio comunale.
  3. La commisurazione delle risorse finanziarie, le modalità e le procedure per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo sono disciplinate, previa intesa in sede di Conferenza unificata, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. I fabbricati all'interno delle aree perimetrate degli interporti già operativi o quelli nuovi, alla data di entrata in vigore della presente legge sono accatastati in categoria catastale E/1 dei fabbricati o delle porzioni di essi che per propria destinazione d'uso sono strettamente funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto terrestre o alla gestione della infrastruttura interportuale.
  5. La realizzazione delle infrastrutture e delle opere previste nell'allegato alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 7 aprile 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1993, sono esenti dal contributo di costruzione come sancito dall'articolo 17 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e sono altresì esenti dagli oneri concessori.
  6. La produzione di rifiuti speciali, gli imballaggi terziari, da attività commerciali nell'ambito di attività intermodale di carico e scarico, di trasbordo, di magazzinaggio e connessi, di soste tecniche all'interno degli scali ferroviari, nelle aree interportuali, impianti di terminalizzazione e scali merci, effettuata da soggetti gestori degli interporti, è esente dalle vigenti tassazioni e ogni altra imposta, purché il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti stessi sia gestito direttamente o tramite soggetti qualificati e specializzati; l'esenzione è estesa anche agli affidatari che operano all'interno delle infrastrutture interportuali.
  7. L'imposta municipale unica (IMU) non si applica alle unità immobiliari terreni e/o fabbricati appartenenti a qualsiasi titolo ai soggetti gestori degli interporti.
  8. All'interno del perimetro delle aree interportuali non costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale, ovvero tra quella produttiva – direzionale e quella commerciale.
  9. I soggetti gestori degli interporti determinano con propri atti i perimetri delle aree interportuali.
  10. Per la realizzazione o ampliamento e gestione di un interporto non si applicano le norme degli articoli da 24 a 28 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  11. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree interportuali di cui al comma 9, è prevista l'istituzione della Zona logistica semplificata.
  12. Le nuove imprese e quelle già esistenti che operano nella Zona logistica semplificata di cui al precedente comma, fruiscono delle procedure semplificate di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  13. La Zona logistica semplificata è istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, per una durata massima di sette anni, rinnovabile fino a un massimo di ulteriori sette anni.

Art. 7-ter.
(Procedura di valutazione dell'impatto ambientale e procedura di valutazione ambientale strategica)

  1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi interporti sono sottoposti ad una valutazione d'impatto ambientale (VIA) di competenza statale secondo le modalità e le procedure previste dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché ad una valutazione ambientale strategica (VAS) di competenza statale così come previsto dal combinato disposto dell'articolo 6, comma 2, lettera a), e dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  2. Ai soli fini dell'applicazione della normativa in materia di VIA e VAS e con riferimento ai soli interporti esistenti alla data della presente legge, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, lettera b), e comma 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le modifiche o estensioni dei progetti relativi ad interporti nonché le modifiche dei piani e programmi relativi ad interporti elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazioni di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi sono soggetti alla sola valutazione ambientale strategica (VAS).

Art. 7-quater.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 7, comma 2, e 9 commi 1 e 2, con minimo 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2021, 2022 e 2023 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-23, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  2. Agli oneri derivanti dagli articoli 7, comma 2, e 9, commi 1 e 2, pari a minimo 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede anche mediante accesso ai fondi di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. Al fine di poter creare una dotazione finanziaria a favore dell'infrastrutturazione pro intermodalità, per la realizzazione di opere e di lavori negli interporti viene corrisposto ai singoli soggetti gestori di interporti un contributo pari al cinque per cento dei diritti e delle imposte accertati annualmente dall'Ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dello Stato.

Art. 7-quinquies.
(Disposizioni finali)

  1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 4 e 5 e da 7 a 10 della legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, e l'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204.
  2. Sono fatti salvi i procedimenti avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi delle disposizioni di cui al periodo precedente, nonché gli effetti prodotti dalle stesse disposizioni.
  3. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano, qualora necessario, le proprie disposizioni in materia in conformità alla presente legge.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8.