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Proposta di modifica n. 5.1 al ddl C.1259 in riferimento all'articolo 5.
argomenti:  

testo emendamento del 13/01/21

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Regime applicabile ai soggetti gestori degli interporti)

  1. La gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di pubblico servizio, affidato in regime di concessione ad enti pubblici e a società per azioni, anche riuniti in consorzi.
  2. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo è rilasciata dal Ministro delle infrastrutture trasporti e non può avere durata inferiore a dieci anni.
  3. All'atto di concessione è annessa convenzione stipulata con i concessionari, nella quale debbono essere previsti:

   a) il programma di costruzione dell'infrastruttura concessa;

   b) la procedura per l'accertamento della validità tecnica della progettazione esecutiva, ivi comprese le infrastrutture complementari di adduzione alla infrastruttura primaria, e della esecuzione dei lavori in corso d'opera, nonché i collaudi provvisori e definitivi;

   c) i contributi spettanti al concessionario:

   d) l'assunzione, da parte del concessionario, di tutti gli oneri di costruzione;

   e) l'assunzione da parte del concessionario dell'esercizio per tutta la durata della concessione;

   f) la devoluzione degli introiti di gestione a favore del concessionario;

   g) i criteri per la determinazione delle tariffe per la prestazione dei servizi resi dagli interporti secondo principi di economicità della gestione.

  4. Alla convenzione devono essere allegati il progetto preliminare, il piano finanziario della infrastruttura concessa, nonché la valutazione di impatto ambientale.
  5. I soggetti che gestiscono gli interporti possono provvedere, sulla base e nei limiti di quanto previsto dall'atto di concessione e dalla relativa convenzione di cui al comma 3 del presente articolo, alla realizzazione delle strutture relative ai nuovi interporti valutando preventivamente se essi siano coerenti con la domanda di trasporto, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 3. I soggetti che gestiscono gli interporti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'adeguamento strutturale degli interporti già operativi e di quelli in corso di realizzazione alle disposizioni del comma 3 del medesimo articolo 3.
  6. Al fine di garantire la certezza degli strumenti economico-finanziari utilizzati per la realizzazione degli interporti, gli enti pubblici concedenti, nei limiti di quanto previsto dall'atto di concessione di cui al primo comma del presente articolo, costituiscono un diritto di superficie, ai sensi degli articoli 952 e seguenti del codice civile, in favore dei soggetti gestori di ogni interporto interessato già convenzionati con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La durata del diritto di superficie è stabilita tenendo conto del valore degli investimenti effettuati per le opere realizzate dai soggetti gestori nonché dell'ammortamento dei costi da questi già sostenuti. Nel rispetto di tali criteri, la valutazione sulla congruità dell'operazione economico-finanziaria in correlazione alla durata del diritto di superficie deve essere effettuata tramite una perizia di stima asseverata e giurata da un tecnico abilitato. Tale perizia è volta a definire un piano economico-finanziario in relazione ai costi sostenuti e ai ricavi attesi dalla gestione delle opere realizzate, nonché alla misura degli oneri sostenuti e non ancora ammortizzati attraverso la gestione stessa.
  7. I soggetti gestori degli interporti interessati possono riscattare le aree dagli enti concedenti trasformando, a seguito di esplicita richiesta, il diritto di superficie in diritto di piena proprietà sui beni immobili. Ai fini del presente comma si applica, in quanto compatibile, la procedura prevista dall'articolo 31, commi 45, 46, 47 e 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.