presentato il 12/01/2021 in IX Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato da Giorgio Maria BERGESIO (Lega) e altri 4 cofirmatari ... [ apri ]
status: Assorbito
testo emendamento del 12/01/21
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis
(Delega al Governo per la revisione, armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica)
1. Al fine di procedere ad una revisione della normativa in materia di armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti autorizzati al controllo, anche eventualmente attraverso una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) revisione, aggiornamento e rafforzamento del sistema dei controlli, in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n.20;
b) adozione di misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza attraverso la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati;
c) rafforzamento delle norme e strumenti di tutela dei consumatori attraverso la previsione dell'obbligo di fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, anche attraverso l'impiego di piattaforme digitali;
d) riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari attraverso la ricognizione delle norme vigenti, la loro semplificazione e compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente.
2. Con i medesimi decreti, sono altresì definite le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del marchio di cui all'articolo 6, al fine della tutela dei consumatori.
3. I decreti legislativi sono adottati senza maggiori oneri per la finanza pubbica su proposta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, con le procedure di cui al presente comma, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.»