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Articolo aggiuntivo n. 7.0.2 al ddl S.1474 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 12/01/21

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

        All'articolo 420 -bis del codice di procedura penale, 5 comma, aggiungere infine il seguente periodo:

       "Allo stesso modo il difensore che abbia comunicato prontamente il proprio stato di malattia grave, accertata e certificata da un medico della competente Azienda U.S.L., o struttura convenzionata, si ritiene legittimamente impedito a comparire per la durata del periodo necessario alle cure mediche cui dovrà essere sottoposto e per un mese successivo alla loro conclusione".»