Articolo aggiuntivo n. 2.052 al ddl C.2835 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 11/01/21

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COV-2 e della malattia COVID-19, anche attraverso la logistica degli interventi territoriali e domiciliari, è riconosciuto un contributo in favore dei Servizi per le dipendenze patologiche (SerD) e dei Dipartimenti di Salute mentale per l'assunzione di psicologi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.