Articolo aggiuntivo n. 2.018 al ddl C.2835 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 11/01/21

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Contributo a fondo perduto da destinare ai rifugi alpini)

  1. Al fine di sostenere i rifugi e i bivacchi gestiti, interessati dalle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell'epidemia «COVID-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente quella riferita al codice ATECO 55.20.30. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.
  2. Il contributo a fondo perduto spetta ai soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ed è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sui conto corrente bancario o postale secondo le modalità di cui all'articolo 25, commi da 8 a 11, dei decreto-legge n. 34 del 2020.
  3. L'ammontare del contributo è pari a 3.000 euro per ciascun rifugio o bivacco gestito.
  4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi 7, 12, 13 e 14 del decreto-legge n. 34 del 2020.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.