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Articolo aggiuntivo n. 2.043 al ddl C.2835 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 11/01/21

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Contributo a fondo perduto per le attività economiche di montagna)

  1. Al fine di sostenere gli operatori di tutti i settori economici, situati nelle aree montane, interessati dalle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell'epidemia «COVID-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 700 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, svolgono attività economiche e commerciali nei Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e nei Comuni definiti montani ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.
  2. Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti, di cui al precedente comma, aventi sede legale o operativa nei Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e nei Comuni definiti montani ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 991 del 1952.
  3. Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che abbiano subito una riduzione del proprio fatturato nell'anno 2020 almeno pari al 50 per cento del fatturato dell'anno 2019, ed è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale del richiedente.
  4. Per le attività nate prima del 1° gennaio 2020, il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che abbiano esercitato regolarmente la propria attività economica anche nel mese di novembre 2019.
  5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale del 40 per cento alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi nei mesi da novembre 2020 a gennaio 2021 con l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi nei mesi da novembre 2019 a gennaio 2020.
  6. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00 ed inferiore ad euro 2.500,00.
  7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.
  8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti, e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.