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Articolo aggiuntivo n. 2.032 al ddl C.2835 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 11/01/21

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Interventi urgenti a favore della regione Calabria colpita dagli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2020)

  1. Al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 21 e 22 novembre 2020 che hanno colpito il territorio della regione Calabria, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per concedere, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2021, contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiati.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il presidente della regione Calabria, sono stabiliti i requisiti di accesso e i criteri di ripartizione dei contributi di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.