Articolo aggiuntivo n. 2.024 al ddl C.2835 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 11/01/21

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulla rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

  1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)» sono sostituite con le seguenti: «operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria» e, conseguentemente, al terzo periodo, le parole: «45 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «345 milioni di euro»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (Ifac)»;

   c) al comma 3 la parola: «esclusivamente» è soppressa e dopo le parole: «legge di conversione del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;

   d) al comma 6 sono sostituite le parole: «pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro, si provvede con le risorse del Fondo previsto dall'articolo 1, comma 1133, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.