presentato il 11/01/2021 in X Attivita' produttive della Camera da Maria Soave ALEMANNO (IV) e altri e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 11/01/21
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Fondo di garanzia in favore delle società finanziarie e di assicurazione)
1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 213 è soppresso.
2. Al fine di mitigare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire l'accesso al credito per far fronte alle esigenze di liquidità dei professionisti nella fase di ripartenza del Paese, all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «nonché di persone fisiche» sono aggiunte le seguenti: «e giuridiche».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1141, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.