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Proposta di modifica n. 2.6 al ddl C.2835 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 11/01/21

  Al comma 1, allegato 1, aggiungere le seguenti parole:

   93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, sopprimere la parola: esclusivamente e sostituire le parole da: ed è corrisposto fino alla fine del comma con le seguenti: nonché a quelli che non ne hanno già beneficiato, avendo conseguito, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, superiori a 5 milioni di euro. Il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo e, per i soggetti che non hanno già beneficiato del summenzionato contributo, su quello che verrà indicato nell'istanza da presentare all'Agenzia delle entrate per la richiesta del contributo di cui al presente articolo;

   b) al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , o a quello di cui il soggetto richiedente avrebbe beneficiato se fosse stato incluso fra quelli ai quali spettava;

   c) alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e di discoteche e sale da ballo.