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Proposta di modifica n. 2.5 al ddl C.2835 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 11/01/21

  Al comma 1, allegato 1, aggiungere le seguenti parole:

   93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, sopprimere la parola: esclusivamente e sostituire le parole da: ed è corrisposto fino alla fine del comma con le seguenti: nonché a quelli che non ne hanno già beneficiato, avendo conseguito, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, superiori a 5 milioni di euro. Il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo e, per i soggetti che non hanno già beneficiato del summenzionato contributo, su quello che verrà indicato nell'istanza da presentare all'Agenzia delle entrate per la richiesta del contributo di cui al presente articolo.

   b) al comma 3, sostituire le parole: al contributo con le seguenti: al centocinquanta per cento del contributo e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , o a quello di cui il soggetto richiedente avrebbe beneficiato se fosse stato incluso fra quelli ai quali spettava.

   c) alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: e di discoteche e sale da ballo.