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Proposta di modifica n. 2.22 al ddl C.2835 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 11/01/21

  Al comma 1, sostituire le parole: 190 milioni con le seguenti: 290 milioni.

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, aggiungere, in fine, il periodo: Il contributo è pari al doppio per gli operatori economici dei comuni totalmente montani classificati dall'Istat ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991;

   b) al comma 7, sostituire le parole: 190 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 290 milioni per l'anno 2021 si provvede quanto a 100 milioni per il 2021 a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 455 milioni per l'anno 2020 e a 190 milioni per l'anno 2021.