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Proposta di modifica n. 2.26 al ddl C.2835 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 11/01/21

  Al comma 1, sostituire le parole: 190 milioni con le seguenti: 302 milioni.

  Conseguentemente:

   a) al comma 1, allegato 1, aggiungere le seguenti parole:

    551000 – Alberghi;

    552010 – Villaggi turistici;

    552020 – Ostelli della gioventù;

    552030 – Rifugi di montagna;

    552040 – Colonie marine e montane;

    552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence;

    552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole;

    553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte;

    559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero;

    960420 – Stabilimenti termali;

   b) al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 302 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 e quanto a 112 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.;

   c) alla rubrica dopo le parole: dei servizi aggiungere le seguenti: ricettivi, termali e.