Proposta di modifica n. 2.12 al ddl C.2835 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 11/01/21

  Apportare le seguenti modificazioni;

   a) al comma 1, sostituire le parole: 190 milioni di euro per l'anno 2021, con le seguenti: 490 milioni di euro per l'anno 2021;

   b) al comma 1, allegato 1, aggiungere le seguenti parole:

    493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano;

    552030 – Rifugi di montagna;

    855100 – Corsi sportivi e ricreativi;

    931992 – Attività delle guide alpine;

   c) al comma 2, dopo le parole: legge 17 luglio 2020, n. 77 aggiungere le seguenti: o dei ristori di cui al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.;

   d) al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: o, in assenza di questo, al ristoro di cui al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ridotto della metà;

   e) al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 390 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 e quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.