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Proposta di modifica n. 2.17 al ddl C.2835 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 11/01/21

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 400 milioni di euro per l'anno 2021;

   b) al comma 1, sostituire le parole: una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto con le seguenti: una di quelle appartenenti alla filiera della ristorazione;

   c) al comma 7, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e, di 190 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 con le seguenti: Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 400 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per l'importo di 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 e per il restante importo di 345 milioni di euro per l'anno 2020 e di 210 milioni di euro per l'anno 2021 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

  Conseguentemente sopprimere l'allegato 1.