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Sub Emendamento n. 0.1.100.17 al ddl C.2835 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 11/01/21

  All'emendamento 1.100 del Governo, lettera b), dopo il capoverso Art. 1-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 1-quinquies.1.

  1. Al fine di contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2 e di rendere quanto più possibile celere l'avvio della distribuzione capillare del vaccino alla collettività, i medici, gli odontoiatri, i farmacisti, i biologi e gli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, anche privati, non convenzionati e liberi professionisti, sono inseriti tra le categorie prioritarie ai fini dell'accesso alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2, unitamente ai relativi assistenti e personale di studio.