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Proposta di modifica n. 1.303 al ddl S.2054 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso
argomenti:  

testo emendamento del 30/12/20

Dopo il comma 1129, inserire i seguenti:

        Â«1129-bis. A decorrere dal 1°gennaio 2021, le aliquote di accisa di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative ai prodotti alcolici intermedi ed all'alcole etilico sono rideterminate nelle misure di seguito indicate:

        - Prodotti alcolici intermedi: 84,24 euro/ettolitro.

        - Alcole etilico: 983,74 euro/ettolitro.

        1129-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1129-bis, valutati in 32 milioni di euro a decorrere dall'amo 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1141, come rifinanziato dalla presente legge.»