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Proposta di modifica n. 1.50 al ddl S.2054 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso
argomenti:  

testo emendamento del 30/12/20

Al comma 66, dopo la lettera n), aggiungere le seguenti:

            Â«n-bis) Al comma 9, lettera b), dopo le parole ''dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari'' sono aggiunte le seguenti: ''e sulle parti comuni di più unità immobiliari funzionalmente autonome appartenenti ad un edificio residenziale''.

            n-ter) Agli oneri derivanti dalla lettera n-bis), valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per l'anno 2022, 60 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1141, della presente legge.».