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Proposta di modifica n. 1.104 al ddl S.2054 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso
argomenti:  

testo emendamento del 30/12/20

Dopo il comma 229, inserire il seguente:

        Â«229-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: ''Il contributo a fondo perduto è riconosciuto altresì, in favore dei liberi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 e dei lavoratori autonomi, iscritti alle gestioni speciali dell'Ago non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie''».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n, 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n, 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, alfine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».