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Proposta di modifica n. 1.237 al ddl S.2054 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso
argomenti:  

testo emendamento del 30/12/20

Al comma 809, apportare le seguenti modificazioni:

        1) alla lettera a), dopo le parole: «alle regioni a statuto ordinario» aggiungere le seguenti: «e speciale e le province autonome di Trento e Bolzano»;

        2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

        Â«b-bis) Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di riparto delle risorse da destinare alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, per un importo complessivo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 20231, 2032, 2033 e 2034»;

        3) alla lettera d), dopo le parole: «Le regioni» aggiungere le seguenti: «a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e Bolzano».

        Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 20231, 2032, 2033 e 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.