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Proposta di modifica n. 1.240 al ddl S.2054 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso
argomenti:  

testo emendamento del 30/12/20

Dopo il comma 814, inserire i seguenti:

        Â«814-bis. Al fine di contribuire alla ripresa economica di tutto il territorio nazionale, colpito dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la realizzazione di infrastrutture, nonché per la manutenzione e la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 1.000.000.000 euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 30 marzo 2021, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 80.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 150.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 200. 000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20. 000 abitanti nella misura di 300.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 20.001 e 60.000 abitanti nella misura di 500.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 60.001 e 100.000 abitanti nella misura di 800.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti nella misura di 3.000.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 250.001 e 500.000 abitanti nella misura di 5.000.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti nella misura di 10.000.000 euro ciascuno. Entro il 15 marzo 2021, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

        814-ter. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

        814-quater. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 814-bis è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 giugno 2021.

        814-quinquies. I contributi di cui al comma 814-bis sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 814-septies, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

        814-sexies. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 814-quater o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 novembre 2021, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 814-quater, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 marzo 2021.

        814-septies. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 814-bis a 814-sexies è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce ''Contributo piccoli investimenti Legge di Bilancio''.

        814-octies. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 814-bis a 814-septies.

        814-novies. I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione ''Amministrazione trasparente'' di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

        814-decies. Agli oneri derivanti dai commi da 814-bis a 814-novies, pari a 1.000.000.000 euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».