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Proposta di modifica n. 1.219 al ddl S.2054 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso
argomenti:  

testo emendamento del 30/12/20

Dopo il comma 704, inserire i seguenti:

        Â«704-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo denominato ''Fondo per la messa in sicurezza del territorio pedecollinare'' con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, diretto a concedere contributi alle regioni interessate ai fini della messa in sicurezza dei territori pedecollinari sul territorio nazionale, interessati dalla presenza di corsi d'acqua con importanti pensilità rispetto al piano campagna ad essi circostante, che, in quanto tali, rappresentano un rischio elevato di rotture arginali e allagamenti delle aree residenziali e industriali attraversate da tali corsi d'acqua. I contributi sono riconosciuti sulla base di progetti di fattibilità tecnica ed economica, fino alla concorrenza massima del 100 per cento dell'importo dei lavori e delle spese sostenute e sono cumulabili con altri contributi o finanziamenti pubblici o privati o anche europei, per la medesima finalità.

        704-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione del comma 704-bis, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

        704-quater. Agli oneri derivanti dal comma 704-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per la coesione e lo sviluppo di cui al comma 177».