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Proposta di modifica n. 1.222 al ddl S.2054 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso
argomenti:  

testo emendamento del 30/12/20

Dopo il comma 724, inserire i seguenti:

        Â«724-bis. In considerazione dei danni subìti dalla società di gestione dell'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare i mancati introiti nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media degli introiti registrati nel medesimo periodo del precedente biennio.

        724-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 1 del presente articolo.

        724-quater. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 724-bis e 724-ter del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1141».