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Proposta di modifica n. 1.65 al ddl S.2054 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso
argomenti:  

testo emendamento del 30/12/20

Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:

        Â«94-bis. In considerazione dei danni subiti dai gestori degli impianti stradali ed autostradali di distribuzione carburanti a causa dell'insorgenza dell'epidemia di COVID-19, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione del fatturato conseguente al decremento dei traffici sulle strade e autostrade nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media del fatturato registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.

        94-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 94-bis.

        94-quater. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 94-bis e 94-ter è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

        94-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 94-bis, 94-ter e 94-quater, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1141».