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Proposta di modifica n. 1.215 al ddl S.2054 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso
argomenti:  

testo emendamento del 30/12/20

Dopo il comma 699, inserire i seguenti:

        Â«699-bis. Al fine di incentivare lo sviluppo e la diffusione dell'idrogeno nel settore del trasporto ferroviario locale e regionale, nello stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, destinato all'acquisto di materiale rotabile ferroviario ad idrogeno.

        699-ter. Le risorse di cui al comma 699-bis, per un importo fino a 10 milioni di euro per le annualità 2021, 2022 e 2023, possono essere destinate al finanziamento di progetti sperimentali legati all'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto ferroviario.

        699-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità attuative degli interventi di cui ai commi precedenti.

        699-quinquies. Agli oneri recati dai commi precedenti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».