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Proposta di modifica n. 1.14 al ddl S.2054 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso
argomenti:  

testo emendamento del 30/12/20

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

        Â«15-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1º gennaio 2021, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

        15-ter. Agli oneri derivanti dal comma 15-bis valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, 26 milioni di euro per l'anno 2022 e 74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».