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Proposta di modifica n. 1.292 al ddl S.2054 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso
argomenti:  

testo emendamento del 30/12/20

Dopo il comma 1107, inserire i seguenti:

        Â«1107-bis. I crediti d'imposta compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, compresi i crediti d'imposta derivanti dalle agevolazioni fiscali relative al settore edilizio, possono essere utilizzati per i pagamenti tra privati.

        1107-ter. Ai fini dei pagamenti di cui al comma 1107-bis il credito d'imposta è rappresentato mediante il modello di versamento F24.

        1107-quater. Il modello di versamento F24 di cui al comma 1107-ter, di tipo compensativo e dotato di spazio per l'apposizione delle girate, è approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        1107-quinquies. I crediti d'imposta rappresentati dal modello di versamento F24 di cui ai commi 1107-ter e 1107-quater possono essere impiegati per i pagamenti ai sensi del comma 1107-bis finché non siano utilizzati in compensazione o non ne sia chiesto il rimborso secondo la normativa vigente».