presentato il 30/12/2020 in Assemblea del Senato da Antonella FAGGI (Lega) e altri 4 cofirmatari ... [ apri ]
status: Precluso
testo emendamento del 30/12/20
Dopo il comma 1107, inserire i seguenti:
«1107-bis. I crediti d'imposta compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, compresi i crediti d'imposta derivanti dalle agevolazioni fiscali relative al settore edilizio, possono essere utilizzati per i pagamenti tra privati.
1107-ter. Ai fini dei pagamenti di cui al comma 1107-bis il credito d'imposta è rappresentato mediante il modello di versamento F24.
1107-quater. Il modello di versamento F24 di cui al comma 1107-ter, di tipo compensativo e dotato di spazio per l'apposizione delle girate, è approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1107-quinquies. I crediti d'imposta rappresentati dal modello di versamento F24 di cui ai commi 1107-ter e 1107-quater possono essere impiegati per i pagamenti ai sensi del comma 1107-bis finché non siano utilizzati in compensazione o non ne sia chiesto il rimborso secondo la normativa vigente».