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Proposta di modifica n. 1.310 al ddl S.2054 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso
argomenti:  

testo emendamento del 30/12/20

Dopo il comma 1150 aggiungere il i seguenti:

        Â«1151. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione universitarie in medicina dall'anno accademico 1992/1993 all'anno accademico 2005/2006, che hanno presentato domanda giudiziale, ancora pendente presso gli organi giurisdizionali competenti, per il riconoscimento retroattivo della maggiore remunerazione o per il risarcimento del danno per la non corretta attuazione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, del Consiglio, del 16 giugno 1975, 75/363/ CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, e 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, nonché della direttiva 93/16/CE e delle successive direttive di modifica, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde, a titolo forfettario, una remunerazione annua comprensiva di interessi compensativi e rivalutazione monetaria pari a 22.000 euro.

        1152. L'importo di cui al comma 1 si aggiunge a quello eventualmente già percepito ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.

        1153. Ai medici specialisti di cui al comma 1 sono applicate, retroattivamente, altresì le previsioni di cui agli articoli 41 e 45 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.

        1154. Le spese di ogni stato e grado eventualmente liquidate dal Giudice nei giudizi introdotti dai soggetti di cui al comma 1, sono compensate tra le parti, anche se la relativa differente statuizione dell'autorità giudiziaria non sia stata oggetto di impugnazione.

        1155. L'importo di cui al comma I non concorre in nessun caso alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

        1156. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce, con proprio decreto, le modalità di presentazione dell'istanza di corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1, il termine entro il quale la stessa, a pena di decadenza, deve essere trasmessa, nonché le modalità di pagamento dell'indennizzo, prevedendo altresì che le predette istanze possano essere presentate anche attraverso realtà professionali operanti in rappresentanza degli interessi di medici, singolarmente o collettivamente intesi.

        1157. Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».