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Proposta di modifica n. 1.195 al ddl S.2054 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso
argomenti:  

testo emendamento del 30/12/20

Dopo il comma 597, inserire i seguenti:

        Â«597-bis. All'articolo 1, comma 48 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla lettera c), alla fine del terzo periodo, aggiungere il seguente periodo: ''Fino al 31 dicembre 2022, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata a11'80 per cento''.».