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Proposta di modifica n. 1.123 al ddl S.2054 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso
argomenti:  

testo emendamento del 30/12/20

Dopo il comma 279, aggiungere i seguenti:

        Â«279-bis. All'articolo 54-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

            1. al comma 1, lettera a), le parole: ''5.000'' sono sostituite dalle seguenti: ''7.000'';

            2. al comma 1, lettera b), le parole: ''5.000'' sono sostituite dalle seguenti: ''7.000'';

            3. al comma 1, lettera c), le parole: ''2.500'' sono sostituite dalle seguenti: ''3.500'';

            4. la lettera a) del comma 14 è soppressa;

            5. al comma 17, lettera e) e parole: ''in misura non inferiore a 3 6 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata'' sono soppresse.

        279-ter. Agli oneri derivanti dal comma 279-bis, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dal comma 371 della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».