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Proposta di modifica n. 1.224 al ddl S.2054 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso
argomenti:  

testo emendamento del 30/12/20

Dopo il comma 752, inserire i seguenti:

        Â«752-bis. Per favorire gli investimenti e la realizzazione di progetti per l'adeguamento, rinnovamento e riqualificazione dei sistemi fognari esistenti nei centri storici, i comuni possono definire ''Piani di adeguamento delle reti fognarie antiallagamento'' con l'obiettivo di mappare lo stato di fatto della rete di smaltimento delle acque meteoriche, analizzare lo stato attuale e individuare le migliori strategie e soluzioni strutturali da adottare per garantire una maggiore resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici, e procedere alla realizzazione dei relativi progetti, anche in cofinanziamento con risorse pubbliche e private.

        752-ter. Per il finanziamento dei piani e degli interventi previsti comma 752-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo denominato ''Fondo per l'adeguamento delle reti fognarie antiallagamento'' con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

        752-quater. Il fondo di cui al comma 752-ter è assegnato, mediante bandi pubblici, ai comuni. Le modalità per l'accesso ai contributi, l'indizione dei bandi e la presentazione dei piani e dei progetti sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

        752-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 752-bis a 752-quater, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».