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Proposta di modifica n. 1.134a al ddl S.2054 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 29/12/20

Dopo il comma 350, aggiungere il seguente:

        Â«350-bis. L'importo delle pensioni minime è equiparato alla maggior somma tra quanto sarebbe dovuto a titolo di pensionedi cittadinanza qualora sussistessero i requisiti di accesso a tale prestazione, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, legge n. 335 del 1995 e comunque ad un importo non inferiore a quanto indicato dall'Unione Europea riguardo alla soglia di povertà.»

        Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 200 milioni a decorrere dal 2021;

        gli importi della allegata tabella A sono ridotti del 50 per cento».