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Proposta di modifica n. 1.57 al ddl S.2054 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 29/12/20

Dopo il comma 74, inserire il seguente:

        Â«74-bis. All'articolo 87-bis del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto Legislativo 1º agosto 2003, n. 259, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        ''2. Nel caso in cui gli interventi, oggetto della segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1, siano rilevanti o di minore rilevanza per la pubblica incolumità, la segnalazione anzidetta, esclusa in ogni caso la necessità dell'autorizzazione preventiva di cui all'art. 94 DPR n. 380/01, è corredata da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. Tale dichiarazione, unitamente alla documentazione e alla denuncia di cui all'art. 93 DPR n.380/2001, è subito trasmessa al competente ufficio tecnico della Regione dallo stesso ufficio che riceve la segnalazione anzidetta. Al termine dei lavori, viene inviata la prevista documentazione al medesimo ufficio che riceve la segnalazione anzidetta''».