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Proposta di modifica n. 1.197 al ddl S.2054 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 29/12/20

Dopo il comma 601, inserire i seguenti:

        Â«601-bis. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto, settembre ottobre, novembre e dicembre. e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre.

        601-ter. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

        601-quater. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limi ti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche».

        Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

            b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento».