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Proposta di modifica n. 1.2356 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.
(Parificazione trattamento fiscale ai fondi di previdenza complementare)

  1. All'articolo 3 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dopo le parole: «forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252» sono aggiunte le seguenti: «e ai redditi percepiti dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ai quali si applica l'aliquota del 20 per cento. Il risparmio fiscale derivante dalla disposizione di cui al periodo precedente, è destinato dagli Enti a finanziare ulteriori misure e prestazioni a sostegno degli iscritti e alla promozione dell'attività professionale».

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «745 milioni» e le parole: «500 milioni» con le seguenti: «445 milioni».