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Proposta di modifica n. 1.2355 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 23/12/20

  Dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.
(Monitoraggio ponti e infrastrutture stradali piccoli comuni)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo nazionale per il finanziamento del servizio di monitoraggio di ponti e infrastrutture stradali di competenza dei comuni con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni da 2021 a 2023.
  2. Potranno beneficiare del predetto Fondo i comuni aventi popolazione alla data del 1o gennaio 2018 inferiore a 20.001 abitanti.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sessanta giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti termini e modalità di accesso al Fondo di cui al comma.

  Conseguentemente, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,è diminuito di 100 milioni annui.